CreditoVeloce SpA – Società Finanziaria

Credito Veloce S.p.A., da sempre sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta della propria attività, ha implementato dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni per consentire ai soggetti individuati dalla legge di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che possano ledere l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può effettuare una segnalazione

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Possono effettuare le segnalazioni i seguenti soggetti:

  • dipendenti, tirocinanti e collaboratori;
  • fornitori;
  • consulenti;
  • membri degli Organi Sociali.
    I canali sono disponibili anche nei confronti di chi non rientra ancora in una delle categorie sopra (qualora la violazione sia avvenuta nel corso del processo di selezione) e di chi non ha più rapporti con la Società (qualora la violazione sia avvenuta quando il rapporto era ancora in essere).

Cosa è possibile segnalare

Secondo la normativa suindicata, la segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Non rientrano invece nell’ambito di applicazione della normativa le segnalazioni inerenti a:

  • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea;
  • segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.

In ogni caso, prima di effettuare una segnalazione, il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni inerenti alle violazioni che si intendono segnalare siano veritiere e rientrino nelle previsioni della normativa applicabile.

Tutele previste per il segnalante

Si sottolinea che ogni segnalazione è estremamente confidenziale e, pertanto, viene gestita con la massima riservatezza nel pieno rispetto delle normative applicabili, anche relativamente alla tutela dei dati personali del segnalante. A tal proposito, si ricorda che è possibile effettuare segnalazioni anche in modalità anonima.
Le misure a tutela del segnalante sono:

1 – divieto di ritorsioni: il segnalante non potrà subire ritorsioni per il solo fatto della segnalazione. Per ritorsione si intende:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro;
  • la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

2 – misure di sostegno: è istituito, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un elenco degli Enti del Terzo settore dal quale il segnalante può ricevere misure di sostegno quali: informazioni, assistenza e consulenza in forma gratuita;

3 – protezione dalle ritorsioni: possibilità di comunicazione all’ANAC delle ritorsioni subite dal segnalante.

Le misure a tutela del segnalante si applicano anche:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Si precisa inoltre che quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le forme di tutela su menzionate non sono garantite, e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Gestione delle segnalazioni

Per tutelare al massimo il “segnalante” e il “segnalato” sono state adottate tutte le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal “segnalante” di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell’identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L’identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. Il referente attualmente competente per la gestione delle segnalazioni è Tiziana Manzetti, la quale indirizzerà la segnalazione ai rispettivi uffici competenti.

Come effettuare una segnalazione interna

In piena concordanza con la disciplina del Decreto, la Società ha deciso di istituire diversi canali di segnalazione interna. Più propriamente, i destinatari sopra descritti avranno modo di rendere noto il fatto in via scritta o orale mediante:

  1. e-mail all’indirizzo di posta elettronica tiziana.manzetti@creditoveloce.it o per posta ordinaria all’indirizzo legale della Società
  2. incontro diretto con il Responsabile della Funzione Compliance di Credito Veloce
  3. piattaforma informatica

Funzionamento della piattaforma informatica

  1. Il link per effettuare la segnalazione è https://creditoveloce.trusty.report/, come pubblicato sul sito web https://www.creditoveloce.it.
    Per una maggiore protezione del segnalante si suggerisce di non accedere al sito web per la segnalazione cliccando sul link presente sul sito www.creditoveloce.it, ma di copiare ed incollare l’indirizzo del sito web delle segnalazioni direttamente nel proprio browser.
  2. Una volta entrato nel sito web, il segnalante può iniziare a inviare la tua segnalazione cliccando sul pulsante “Fare un Rapporto”.
  3. Leggere attentamente le informazioni su come utilizzare l’applicazione in modo sicuro e su come vengono elaborati i dati inviati, quindi confermare di aver letto e compreso le informazioni fornite spuntando la casella per procedere.
  4. Nei due passaggi successivi verrà chiesto al segnalante di fornire quante più informazioni possibili sulla violazione segnalata. Potrà allegare documenti facendo attenzione, prima di allegarli, di controllare che i file non contengano metadati che potrebbero rivelare la sua identità. Se non si è certi sulla presenza di metadati, i documenti possono essere inviati in formato cartaceo all’indirizzo della Società, annotando su di essi il nome utente che verrà assegnato al segnalante al termine della procedura.
  5. Alla fine del processo, verrà chiesto al segnalante se desidera rivelare la sua identità. Se il segnalante desidera rimanere anonimo, basta semplicemente cliccare sul pulsante “Invia”.
  6. Se invece il segnalante decide di identificarsi, potrà inserire i suoi dati nei campi della pagina successiva. I campi con l’asterisco sono obbligatori.
    Il segnalante riceverà una conferma della ricezione della sua segnalazione all’indirizzo email che inserisce nel campo dedicato. Spuntando la casella in fondo alla pagina il segnalante può attivare l’opzione per essere notificato via email di eventuali messaggi della Società, a condizione che abbia inserito l’indirizzo email.

Come seguire lo sviluppo di una segnalazione interna

Una volta inviata la segnalazione, l’applicazione genererà un nome utente e una password. Si consiglia al segnalante di scriverle e conservarle in un posto sicuro per evitare che terze parti possano scoprirli e abusarne. Le credenziali serviranno per accedere alla casella di posta dove il segnalante potrà seguire la sua segnalazione e ricevere feedback dalla Società.
Si può accedere alla casella di posta elettronica dalla homepage dell’applicazione cliccando sul pulsante “La tua casella di posta” e seguendo queste semplici istruzioni:

  1. Dopo aver acconsentito agli avvertimenti sulla sicurezza e l’elaborazione dei dati, verrà chiesto al segnalante di effettuare l’accesso con il suo nome utente e password.
  2. All’apertura della casella di posta il segnalante troverà le informazioni sullo stato del tuo caso di segnalazione e potrà comunicare con l’organizzazione in modo sicuro e confidenziale.
    Se desidera inviare un messaggio all’organizzazione, il segnalante potrà inserire semplicemente scriverlo nel campo di testo e cliccare sul pulsante “Invia”.
  3. Nel caso il segnalante avesse inizialmente deciso di rimanere anonimo, e cambiasse idea in momento successivo, potrà rivelare la sua identità cliccando sul link “Desidero rivelare la mia identità” in fondo alla pagina.
  4. Il segnalante potrà in ogni momento modificare la propria password cliccando sull’icona del menu a barre, nell’angolo in alto a destra della sua casella. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri.

Segnalazione esterna presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione

Il segnalante deve utilizzare primariamente i canali di segnalazione interni messi a disposizione dalla Società.
La scelta di azionare il canale di segnalazione esterno, che sia per il tramite di un ricorso all’ANAC o mediante una divulgazione pubblica, deve ritenersi un’azione di carattere suppletivo e non prioritario.

In Italia è possibile effettuare una segnalazione esterna rivolgendosi all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

  • ove alla segnalazione interna non sia stato dato seguito entro i termini perentori suindicati;
  • ove il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per l’interesse pubblico (i.e. occultamento e/o distruzione delle prove);
  • ove il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, la stessa possa determinare il rischio di ritorsione.

Le segnalazioni esterne all’ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell’ente raggiungibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing